Sentenza 138/1971 (ECLI:IT:COST:1971:138)
Massima numero 5673
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5671  5672  5674  5675  5676  5677


Titolo
SENT. 138/71 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE SICILIANA - MATERIA FINANZIARIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AD AUTOVEICOLI IMMATRICOLATI IN SICILIA - NORME DI ATTUAZIONE - D.P.R. 26 GIUGNO 1965, N. 1074 - NON HA EFFETTO RETROATTIVO - SPETTANZA DELLE TASSE ALLA REGIONE A DECORRERE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966 - ESERCIZI ANTERIORI - DISCIPLINA DESUMIBILE DAL D.LG. 12 APRILE 1948, N. 507, ART. 2.

Testo
Le Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sicilia in materia finanziaria dettate con il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, non essendo retroattive (cfr. la sent. n. 2 del 1967), si applicano - siccome e' espressamente statuito all'art. 11 delle Norme stesse - a partire dall'esercizio 1966. Pertanto, il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana con ricorso 27 novembre 1970, vertendo sulla spettanza (allo Stato o alla Regione) delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli immatricolati in Sicilia relativamente al periodo 1 giugno 1947 - 31 dicembre 1965, va esaminato alla stregua dell'art. 2 del D.P.R 12 aprile 1948, n. 507 (sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana), in forza del quale spettano alla Regione le "entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48". Non possono invece trarsi argomenti decisivi dall'art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965, in base al quale le tasse suddette vanno bensi' riconosciute di spettanza regionale ma solo con riferimento al periodo successivo a quello in questione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39