Sentenza 138/1971 (ECLI:IT:COST:1971:138)
Massima numero 5675
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/71 E. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - STATUTO SPECIALE, ART. 36 - INTERPRETAZIONE.
SENT. 138/71 E. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - STATUTO SPECIALE, ART. 36 - INTERPRETAZIONE.
Testo
Come la Corte costituzionale ha accertato nella sua piu' recente giurisprudenza (sent. n. 146 del 1967 e n. 47 del 1968), l'art. 36 dello Statuto siciliano non attribuisce alla Regione tutte le entrate erariali ad eccezione di quelle testualmente riservate allo Stato, ma va interpretato nel senso che, indicati i proventi che non possono essere attribuiti alla Regione (imposte di produzione, entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto), si affida alle norme di attuazione di stabilire, rispettato quel limite negativo, quali entrate siano di spettanza della Regione e quali, invece, debbano restare allo Stato. Percio' il regime provvisorio dettato dal decreto n. 507 del 1948 (e lo stesso e' a dirsi del regime definitivo introdotto dal D.P.R. n. 1074 del 1965) trova, certo, il suo fondamento nell'art. 36 dello Statuto, ma e' espressione di una scelta discrezionale: sicche' nell'interpretazione del suo contenuto non si puo' tener conto di un insussistente obbligo costituzionale dello Stato di assegnare alle Regioni, con le sole gia' richiamate eccezioni, tutti i proventi erariali.
Come la Corte costituzionale ha accertato nella sua piu' recente giurisprudenza (sent. n. 146 del 1967 e n. 47 del 1968), l'art. 36 dello Statuto siciliano non attribuisce alla Regione tutte le entrate erariali ad eccezione di quelle testualmente riservate allo Stato, ma va interpretato nel senso che, indicati i proventi che non possono essere attribuiti alla Regione (imposte di produzione, entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto), si affida alle norme di attuazione di stabilire, rispettato quel limite negativo, quali entrate siano di spettanza della Regione e quali, invece, debbano restare allo Stato. Percio' il regime provvisorio dettato dal decreto n. 507 del 1948 (e lo stesso e' a dirsi del regime definitivo introdotto dal D.P.R. n. 1074 del 1965) trova, certo, il suo fondamento nell'art. 36 dello Statuto, ma e' espressione di una scelta discrezionale: sicche' nell'interpretazione del suo contenuto non si puo' tener conto di un insussistente obbligo costituzionale dello Stato di assegnare alle Regioni, con le sole gia' richiamate eccezioni, tutti i proventi erariali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte