Sentenza 116/2020 (ECLI:IT:COST:2020:116)
Massima numero 43332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
19/05/2020; Decisione del
19/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Dissenso del giudice di primo grado dall'orientamento interpretativo del giudice d'appello non ancora consolidato come diritto vivente - Facoltà di adeguarsi all'orientamento da cui si dissente, o di rimessione della questione di costituzionalità, per sollecitare la sua rimozione.
Interpretazione della norma censurata - Dissenso del giudice di primo grado dall'orientamento interpretativo del giudice d'appello non ancora consolidato come diritto vivente - Facoltà di adeguarsi all'orientamento da cui si dissente, o di rimessione della questione di costituzionalità, per sollecitare la sua rimozione.
Testo
Il giudice di primo grado ha la facoltà di scegliere tra l'alternativa di adeguarsi, pur reputandola incostituzionale, all'interpretazione affermata dal giudice d'appello in precedenti giudizi e non ancora consolidata come diritto vivente, o assumere, in contrasto con essa, una decisione probabilmente destinata ad essere riformata. In tali ipotesi, la via della proposizione della questione di legittimità costituzionale costituisce l'unica via idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una norma ritenuta costituzionalmente illegittima. (Nel caso di specie, non costituisce impedimento all'esame del merito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis del d.l. n. 50 del 2017, come conv., la circostanza che il rimettente - dopo aver adottato, in precedenti giudizi, una lettura della disposizione censurata secondo cui essa avrebbe recepito e legificato soltanto il contenuto che fosse sopravvissuto al vaglio di legittimità, non determinando l'improcedibilità dei ricorsi - abbia aderito all'opposta interpretazione del giudice di appello, sottoponendo la norma al vaglio di legittimità costituzionale). (Precedente citato: sentenza n. 240 del 2016).
Il giudice di primo grado ha la facoltà di scegliere tra l'alternativa di adeguarsi, pur reputandola incostituzionale, all'interpretazione affermata dal giudice d'appello in precedenti giudizi e non ancora consolidata come diritto vivente, o assumere, in contrasto con essa, una decisione probabilmente destinata ad essere riformata. In tali ipotesi, la via della proposizione della questione di legittimità costituzionale costituisce l'unica via idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una norma ritenuta costituzionalmente illegittima. (Nel caso di specie, non costituisce impedimento all'esame del merito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis del d.l. n. 50 del 2017, come conv., la circostanza che il rimettente - dopo aver adottato, in precedenti giudizi, una lettura della disposizione censurata secondo cui essa avrebbe recepito e legificato soltanto il contenuto che fosse sopravvissuto al vaglio di legittimità, non determinando l'improcedibilità dei ricorsi - abbia aderito all'opposta interpretazione del giudice di appello, sottoponendo la norma al vaglio di legittimità costituzionale). (Precedente citato: sentenza n. 240 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/04/2017
n. 50
art. 34
co.
legge
21/06/2017
n. 96
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte