Sentenza 138/1971 (ECLI:IT:COST:1971:138)
Massima numero 5676
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/71 F. BILANCIO - QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE - FUNZIONE - NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE - FATTISPECIE - REGIONE SICILIANA - D.P.R. 12 APRILE 1948, N. 507, ART. 2 - SPETTANZA ALLA REG. SIC. DELLE ENTRATE ELENCATE NEL BILANCIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 1947-48 - CONTROVERSIA SULLA SPETTANZA ANCHE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE.
SENT. 138/71 F. BILANCIO - QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE - FUNZIONE - NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE - FATTISPECIE - REGIONE SICILIANA - D.P.R. 12 APRILE 1948, N. 507, ART. 2 - SPETTANZA ALLA REG. SIC. DELLE ENTRATE ELENCATE NEL BILANCIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 1947-48 - CONTROVERSIA SULLA SPETTANZA ANCHE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE.
Testo
Poiche', secondo la legislazione sulla contabilita' generale dello Stato (artt. 22 e 226 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) la funzione del c.d. quadro di classificazione delle entrate e' quella di assegnare le entrate alle diverse amministrazioni con i conseguenti obblighi ricadenti su queste, si deve recisamente escludere (sia per quanto riguarda lo Stato, sia per quanto riguarda le Regioni) che il quadro stesso costituisca parte integrante del bilancio di previsione. Nessun rilievo puo' darsi quindi al modo in cui venne redatto ed articolato il quadro di classificazione delle entrate relative al bilancio della Regione siciliana 1947-48 al fine di stabilire se l'art. 2 del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507 (sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana) debba essere interpretato nel senso che, riconoscendo di spettanza della Regione le "entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48", esso abbia attribuito alla Regione anche le tasse automobilistiche.
Poiche', secondo la legislazione sulla contabilita' generale dello Stato (artt. 22 e 226 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) la funzione del c.d. quadro di classificazione delle entrate e' quella di assegnare le entrate alle diverse amministrazioni con i conseguenti obblighi ricadenti su queste, si deve recisamente escludere (sia per quanto riguarda lo Stato, sia per quanto riguarda le Regioni) che il quadro stesso costituisca parte integrante del bilancio di previsione. Nessun rilievo puo' darsi quindi al modo in cui venne redatto ed articolato il quadro di classificazione delle entrate relative al bilancio della Regione siciliana 1947-48 al fine di stabilire se l'art. 2 del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507 (sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana) debba essere interpretato nel senso che, riconoscendo di spettanza della Regione le "entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48", esso abbia attribuito alla Regione anche le tasse automobilistiche.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte