Sentenza 138/1971 (ECLI:IT:COST:1971:138)
Massima numero 5677
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/71 G. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MATERIA FINANZIARIA - D.P.R. 12 APRILE 1948, N. 507, ART. 2 - INTERPRETAZIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AD AUTOVEICOLI IMMATRICOLATI IN SICILIA NEL PERIODO DAL 1x GIUGNO 1947 AL 31 DICEMBRE 1965 - SPETTANZA ALLO STATO.
SENT. 138/71 G. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MATERIA FINANZIARIA - D.P.R. 12 APRILE 1948, N. 507, ART. 2 - INTERPRETAZIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AD AUTOVEICOLI IMMATRICOLATI IN SICILIA NEL PERIODO DAL 1x GIUGNO 1947 AL 31 DICEMBRE 1965 - SPETTANZA ALLO STATO.
Testo
Il valore, non meramente indicativo, ma tassativo (cfr. sent. n. 5 del 1958, 34 del 1961, 2 del 1967) della statuizione dell'art. 2 del D.P.R. n. 507 del 1948, con la quale si assegnarono alla Regione "le entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48; il fatto che nel capitolo 32 del bilancio stesso le "tasse ed imposte indirette sugli affari di qualsiasi natura" vengono qualificate come "non specificamente elencate" negli altri capitoli, e che dunque e' lo stesso bilancio regionale a distinguere fra "imposte specificamente elencate" ed "imposte non specificamente elencate"; la considerazione che, se fra le tasse attribuite alla Regione dall'art. 2 del D.P.R. n. 507 del 1948 dovessero comprendersi anche le "imposte indirette di qualsiasi natura" genericamente comprese nel capitolo 32 dovrebbero ritenersi attribuite alla Regione anche le "imposte dirette di qualsiasi natura" iscritto nel capitolo 17, con le assurde conseguenze che il decreto del 1948 dovrebbe inevitabilmente interpretarsi nel senso dell'attribuzione alla Regione di tutte le entrate tributarie erariali con le sole eccezioni, previste nell'art. 36 dello Statuto siciliano, delle imposte di fabbricazione e delle entrate dei tabacchi e del lotto, e che il riferimento al bilancio regionale 1947-48 resterebbe quindi privo di ogni valore; la netta differenza della formulazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 507 del 1948 rispetto a quella, generica e comprensiva di "tutte le entrate tributarie erariali dirette e indirette" che appare per la prima volta nel D.P.R. n. 1074 del 1965; l'avere la legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, considerato di spettanza della Regione tutti i tributi e tutte le entrate dello Stato riscosse in Sicilia (dal che si desume che, se il legislatore statale, nel regolare la medesima materia, ha usato una formula diversa, cio' vuol dire che diversa e' la disciplina che con essa si e' inteso stabilire) sono tutti argomenti che concorrono a sorreggere e a confermare la conclusione che nell'art. 2 del D.P.R. n. 507 del 1948 la volonta' della legge - sia pure in via provvisoria e fine alla omanazione delle definitive norme di attuazione - e' stata quella di attribuire alla Regione, dei tributi erariali, solo le entrate nominativamente indicate nel bilancio di previsione regionale 1947-48, e non anche quelle genericamente comprese nel capitolo 32. Pertanto, non potendo essere compresa fra le prime, le tasse automobilistiche per i veicoli immatricolati in Sicilia relativamente al periodo 1 giugno 1947-31 dicembre 1965 appartengono allo Stato.
Il valore, non meramente indicativo, ma tassativo (cfr. sent. n. 5 del 1958, 34 del 1961, 2 del 1967) della statuizione dell'art. 2 del D.P.R. n. 507 del 1948, con la quale si assegnarono alla Regione "le entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48; il fatto che nel capitolo 32 del bilancio stesso le "tasse ed imposte indirette sugli affari di qualsiasi natura" vengono qualificate come "non specificamente elencate" negli altri capitoli, e che dunque e' lo stesso bilancio regionale a distinguere fra "imposte specificamente elencate" ed "imposte non specificamente elencate"; la considerazione che, se fra le tasse attribuite alla Regione dall'art. 2 del D.P.R. n. 507 del 1948 dovessero comprendersi anche le "imposte indirette di qualsiasi natura" genericamente comprese nel capitolo 32 dovrebbero ritenersi attribuite alla Regione anche le "imposte dirette di qualsiasi natura" iscritto nel capitolo 17, con le assurde conseguenze che il decreto del 1948 dovrebbe inevitabilmente interpretarsi nel senso dell'attribuzione alla Regione di tutte le entrate tributarie erariali con le sole eccezioni, previste nell'art. 36 dello Statuto siciliano, delle imposte di fabbricazione e delle entrate dei tabacchi e del lotto, e che il riferimento al bilancio regionale 1947-48 resterebbe quindi privo di ogni valore; la netta differenza della formulazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 507 del 1948 rispetto a quella, generica e comprensiva di "tutte le entrate tributarie erariali dirette e indirette" che appare per la prima volta nel D.P.R. n. 1074 del 1965; l'avere la legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, considerato di spettanza della Regione tutti i tributi e tutte le entrate dello Stato riscosse in Sicilia (dal che si desume che, se il legislatore statale, nel regolare la medesima materia, ha usato una formula diversa, cio' vuol dire che diversa e' la disciplina che con essa si e' inteso stabilire) sono tutti argomenti che concorrono a sorreggere e a confermare la conclusione che nell'art. 2 del D.P.R. n. 507 del 1948 la volonta' della legge - sia pure in via provvisoria e fine alla omanazione delle definitive norme di attuazione - e' stata quella di attribuire alla Regione, dei tributi erariali, solo le entrate nominativamente indicate nel bilancio di previsione regionale 1947-48, e non anche quelle genericamente comprese nel capitolo 32. Pertanto, non potendo essere compresa fra le prime, le tasse automobilistiche per i veicoli immatricolati in Sicilia relativamente al periodo 1 giugno 1947-31 dicembre 1965 appartengono allo Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte