Sentenza 139/1971 (ECLI:IT:COST:1971:139)
Massima numero 5680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/71 C. PROCESSO PENALE - CONNESSIONE DEI PROCEDIMENTI - COD. PROC. PEN., ART. 46, 2x COMMA - EFFETTI DELLA CONNESSIONE SULLA COMPETENZA PER MATERIA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 139/71 C. PROCESSO PENALE - CONNESSIONE DEI PROCEDIMENTI - COD. PROC. PEN., ART. 46, 2x COMMA - EFFETTI DELLA CONNESSIONE SULLA COMPETENZA PER MATERIA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il secondo comma dell'art. 46 del codice di procedura penale si innesta nel sistema della competenza per connessione portandovi, non eccezione, ma contenuto e cio' anche se e' gia' insorta la regiudicanda perche', avendo la norma dettato insuperabili vincoli al potere del giudice, non e' supponibile l'uso di quella mera discrezionalita' che deve essere considerata causa inidonea di deroga alla competenza per connessione.
Il secondo comma dell'art. 46 del codice di procedura penale si innesta nel sistema della competenza per connessione portandovi, non eccezione, ma contenuto e cio' anche se e' gia' insorta la regiudicanda perche', avendo la norma dettato insuperabili vincoli al potere del giudice, non e' supponibile l'uso di quella mera discrezionalita' che deve essere considerata causa inidonea di deroga alla competenza per connessione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte