Sentenza 139/1971 (ECLI:IT:COST:1971:139)
Massima numero 5680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5678  5679


Titolo
SENT. 139/71 C. PROCESSO PENALE - CONNESSIONE DEI PROCEDIMENTI - COD. PROC. PEN., ART. 46, 2x COMMA - EFFETTI DELLA CONNESSIONE SULLA COMPETENZA PER MATERIA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il secondo comma dell'art. 46 del codice di procedura penale si innesta nel sistema della competenza per connessione portandovi, non eccezione, ma contenuto e cio' anche se e' gia' insorta la regiudicanda perche', avendo la norma dettato insuperabili vincoli al potere del giudice, non e' supponibile l'uso di quella mera discrezionalita' che deve essere considerata causa inidonea di deroga alla competenza per connessione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte