Sentenza 140/1971 (ECLI:IT:COST:1971:140)
Massima numero 5681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 140/71. LAVORO - IMPRESE AUTOFERROTRANVIARIE - DESTITUZIONE O DIMISSIONI VOLONTARIE DEI DIPENDENTI - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ARTT. 26, COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO, E 27 - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 140/71. LAVORO - IMPRESE AUTOFERROTRANVIARIE - DESTITUZIONE O DIMISSIONI VOLONTARIE DEI DIPENDENTI - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ARTT. 26, COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO, E 27 - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 26 e 27 dell'allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui escludono l'indennita' di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie, in caso di destituzione o di dimissioni volontarie, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Invero, attesa la natura retributiva dell'indennita' in questione, che sostituisce, nel particolare settore degli autoferrotranvieri, la comune indennita' di anzianita', trovano applicazione i principi gia' affermati da questa Corte con la sent. n. 75 del 1968, secondo cui l'indennita' di anzianita' costituisce parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto, senza che possa aver rilievo il motivo che da' luogo alla risoluzione del rapporto stesso.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 26 e 27 dell'allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui escludono l'indennita' di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie, in caso di destituzione o di dimissioni volontarie, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Invero, attesa la natura retributiva dell'indennita' in questione, che sostituisce, nel particolare settore degli autoferrotranvieri, la comune indennita' di anzianita', trovano applicazione i principi gia' affermati da questa Corte con la sent. n. 75 del 1968, secondo cui l'indennita' di anzianita' costituisce parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto, senza che possa aver rilievo il motivo che da' luogo alla risoluzione del rapporto stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte