Sentenza 141/1971 (ECLI:IT:COST:1971:141)
Massima numero 5682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5683
Titolo
SENT. 141/71 A. FALLIMENTO - PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE IN MERITO ALLA CONTESTAZIONE DI PRETESE CREDITORIE INSINUATE NEL PASSIVO FALLIMENTARE - COMPETENZA A DECIDERE DEL COLLEGIO - LEGITTIMAZIONE DI QUESTO A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE RELATIVE A NORMA DA APPLICARE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - QUESTIONE PROPOSTA, NELLA SPECIE, DAL GIUDICE DELEGATO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 141/71 A. FALLIMENTO - PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE IN MERITO ALLA CONTESTAZIONE DI PRETESE CREDITORIE INSINUATE NEL PASSIVO FALLIMENTARE - COMPETENZA A DECIDERE DEL COLLEGIO - LEGITTIMAZIONE DI QUESTO A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE RELATIVE A NORMA DA APPLICARE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - QUESTIONE PROPOSTA, NELLA SPECIE, DAL GIUDICE DELEGATO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il giudice sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione circa la legittimita' costituzionale di una norma, la cui applicazione, nel caso concreto, e' intesa alla definizione della controversia, e' riservato all'organo cui spetta decidere sulla controversia medesima. Pertanto, qualora sia posta in dubbio la costituzionalita' della norma riguardante le condizioni di proponibilita' dell'azione (fra le quali e' da comprendere la legittimazione dell'attore) spetta al tribunale e non al giudice istruttore, sollevare con ordinanza la relativa questione. Nella specie la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, primo comma, della legge fallimentare (approvata con R.D. 16 marzo 1942, n. 267), in quanto esclude la legittimazione del debitore fallito a proporre impugnazione dei crediti ammessi allo stato passivo, era stata sollevata dal giudice delegato al fallimento, nell'esercizio di funzioni istruttorie, e non dal collegio.
Il giudice sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione circa la legittimita' costituzionale di una norma, la cui applicazione, nel caso concreto, e' intesa alla definizione della controversia, e' riservato all'organo cui spetta decidere sulla controversia medesima. Pertanto, qualora sia posta in dubbio la costituzionalita' della norma riguardante le condizioni di proponibilita' dell'azione (fra le quali e' da comprendere la legittimazione dell'attore) spetta al tribunale e non al giudice istruttore, sollevare con ordinanza la relativa questione. Nella specie la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, primo comma, della legge fallimentare (approvata con R.D. 16 marzo 1942, n. 267), in quanto esclude la legittimazione del debitore fallito a proporre impugnazione dei crediti ammessi allo stato passivo, era stata sollevata dal giudice delegato al fallimento, nell'esercizio di funzioni istruttorie, e non dal collegio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23