Sentenza 142/1971 (ECLI:IT:COST:1971:142)
Massima numero 5684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO A QUO - NOZIONE IN SENSO LATO. (LEGGE COST. 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 142/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO A QUO - NOZIONE IN SENSO LATO. (LEGGE COST. 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Ai fini dell'ammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale il termine "giudizio", di cui agli articoli 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inteso nel senso lato di ogni procedimento, anche di volontaria giurisdizione, che abbia corso davanti ad un giudice.
Ai fini dell'ammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale il termine "giudizio", di cui agli articoli 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inteso nel senso lato di ogni procedimento, anche di volontaria giurisdizione, che abbia corso davanti ad un giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
co. 1