Sentenza 142/1971 (ECLI:IT:COST:1971:142)
Massima numero 5685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5684  5686  5687  5688  5689


Titolo
SENT. 142/71 B. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - INDIPENDENZA DEL GIUDICE - NON ESCLUDE LA PLURALITA' DEI GRADI DI GIURISDIZIONE - POSTULA IL LORO COORDINAMENTO. (COST., ART. 101, SECONDO COMMA).

Testo
In riferimento all'art. 101, secondo comma della Costituzione si deve ritenere che il principio della indipendenza del giudice, ben lungi dall'escludere la pluralita' dei gradi di giurisdizione, preordinata nel sistema processuale ai fini di giustizia ed alla esigenza della esattezza delle decisioni, ne postula il coordinamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte