Sanità pubblica - Approvazione, mediante legge-provvedimento, del Programma operativo straordinario (POS) della Regione Molise 2015-2018 - Recepimento in atto normativo del contenuto di provvedimento amministrativo - Irragionevolezza e violazione dei principi di efficienza, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 34-bis del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. nella legge n. 96 del 2017, che approva il programma operativo straordinario (POS) per la Regione Molise per il triennio 2015-2018, allegato all'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 agosto 2016 e recepito con decreto n. 52 del 12 settembre 2016 del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della predetta Regione. La norma censurata dal TAR Molise, dalla natura di legge-provvedimento - da ricondurre nell'ambito delle leggi di sanatoria -, eleva a livello legislativo una disciplina già oggetto di un atto amministrativo, il POS, contenendo disposizioni le quali hanno contenuto particolare e concreto, in quanto recepiscono il contenuto del Programma. La scelta è tuttavia irragionevole, poiché l'oggetto della legificazione - sottratto così al vaglio giurisdizionale, al contrario dell'azione amministrativa - ha tutte le caratteristiche di una materia inquadrabile fra quelle naturaliter amministrative, dalle rilevanti ricadute su tutte o gran parte delle strutture sanitarie regionali, destinata a riverberarsi sulla salute dei cittadini molisani. Sarebbe stata dunque necessaria al massimo grado un'adeguata conoscenza di dati di fatto complessi e di non facile lettura, che solo una istruttoria amministrativa approfondita - la quale deve conformarsi ai principi di efficienza, imparzialità e trasparenza e va arricchita dalla partecipazione degli enti interessati - poteva garantire, senza contare anche l'inevitabile perdita della naturale elasticità dell'azione amministrativa, che trova nel potere di autotutela una fisiologica risposta alle necessità di riesame del provvedimento. (Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2019, n. 2 del 2018, n. 20 del 2012 e n. 356 del 1993; ordinanza n. 352 del 2006).
In linea di principio, l'esercizio del potere legislativo mediante leggi-provvedimento non è contrario alla Costituzione, sul presupposto della loro non incompatibilità, in sé e per sé, con l'assetto dei poteri in essa stabilito, purché però soggiacciano ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale, che le valuti in relazione al loro specifico contenuto, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2019, n. 182 del 2017, n. 275 del 2013, n. 154 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 270 del 2010 e n. 288 del 2008).
Le leggi di sanatoria, intese a fornire "copertura legislativa" a precedenti atti amministrativi, non sono costituzionalmente precluse in via di principio; tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente rigoroso. (Precedenti citati: sentenza n. 14 del 1999).
Il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi, in quanto è nella sede procedimentale che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, garantendo, in primo luogo, l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 69 del 2018).