Sentenza 142/1971 (ECLI:IT:COST:1971:142)
Massima numero 5687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5684  5685  5686  5688  5689


Titolo
SENT. 142/71 D. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 22 - FORMAZIONE DELLA PRONUNZIA - PARTECIPAZIONE DI ORGANI AVENTI FUNZIONI GIURISDIZIONALI DI GRADO DIVERSO - FINALITA' - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA DEL GIUDICE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 101, SECONDO COMMA).

Testo
Con il principio della indipendenza del giudice, enunciato nell'art. 101, secondo comma Cost., non contrasta l'art. 22 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui prevede che la pronunzia sul fallimento, nel caso di ricorso avverso il mancato accoglimento dell'istanza, risulti costituita dalla pronunzia della Corte d'appello e da quella del tribunale fallimentare, quali organi aventi funzioni giurisdizionali di diverso grado, volte a momenti distinti della decisione; la prima in merito all'accertamento dei fatti e delle condizioni di legge, la seconda in ordine alla dichiarazione costitutiva dello stato di debitore fallito. L'attribuzione al tribunale di detta esclusiva funzione risponde, peraltro, alla competenza del detto organo nella materia in esame ed al proposito legislativo di armonizzare la competenza circa la dichiarazione di fallimento con il regime processuale dell'opposizione, che il debitore puo' proporre onde ottenere la revoca della dichiarazione predetta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte