Sentenza 142/1971 (ECLI:IT:COST:1971:142)
Massima numero 5688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/71 E. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 22 - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEMANDATA AL TRIBUNALE IN BASE AGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI IMPUGNATIVA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
SENT. 142/71 E. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 22 - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEMANDATA AL TRIBUNALE IN BASE AGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI IMPUGNATIVA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Testo
Con la garanzia costituzionale della difesa in giudizio (art. 24, secondo comma cost.) non contrasta con l'art. 22 della legge fallimentare, in quanto demanda la dichiarazione del fallimento al tribunale in base agli accertamenti svolti dalla Corte d'appello in sede di impugnativa. Al debitore e' dato, infatti, svolgere deduzioni a propria difesa sia di fatto che di ordine tecnico giuridico ed a tal fine e' disposta la sua comparizione in camera di consiglio davanti cosi' al tribunale, come alla Corte d'appello. Ulteriori difese, basate su circostanze sopravvenute, possono essere successivamente dedotte quanto meno nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, dal debitore o da qualunque interessato; in questo giudizio il provvedimento della Corte d'appello non costituisce alcun vincolo alla piena cognizione del tribunale.
Con la garanzia costituzionale della difesa in giudizio (art. 24, secondo comma cost.) non contrasta con l'art. 22 della legge fallimentare, in quanto demanda la dichiarazione del fallimento al tribunale in base agli accertamenti svolti dalla Corte d'appello in sede di impugnativa. Al debitore e' dato, infatti, svolgere deduzioni a propria difesa sia di fatto che di ordine tecnico giuridico ed a tal fine e' disposta la sua comparizione in camera di consiglio davanti cosi' al tribunale, come alla Corte d'appello. Ulteriori difese, basate su circostanze sopravvenute, possono essere successivamente dedotte quanto meno nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, dal debitore o da qualunque interessato; in questo giudizio il provvedimento della Corte d'appello non costituisce alcun vincolo alla piena cognizione del tribunale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte