Sentenza 143/1971 (ECLI:IT:COST:1971:143)
Massima numero 5690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5691
Titolo
SENT. 143/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SUSSISTENZA - DISPOSIZIONE MODIFICATIVA NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATA MA TESTUALMENTE RIPRODOTTA - SUFFICIENZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.
SENT. 143/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SUSSISTENZA - DISPOSIZIONE MODIFICATIVA NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATA MA TESTUALMENTE RIPRODOTTA - SUFFICIENZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.
Testo
Non occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo giudizio di rilevanza, ne' puo' essere dichiarata l'inammissibilita' di una questione proposta per mancanza del requisito di rilevanza allorquando dal testo dell'ordinanza di rinvio puo' chiaramente inferirsi che il giudice a quo, pur non avendo espressamente indicato un articolo di legge che ha modificato il testo della norma impugnata, abbia tenuto presente la norma di modifica avendone letteralmente riprodotto la sua locuzione. (Fattispecie relativa all'art. 15 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 - norma impugnata - modificato dall'art. 10 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 - norma non espressamente indicata - il cui testo pero' figura letteralmente riprodotto nell'ordinanza di rinvio 23 aprile 1969 del tribunale di Venezia).
Non occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo giudizio di rilevanza, ne' puo' essere dichiarata l'inammissibilita' di una questione proposta per mancanza del requisito di rilevanza allorquando dal testo dell'ordinanza di rinvio puo' chiaramente inferirsi che il giudice a quo, pur non avendo espressamente indicato un articolo di legge che ha modificato il testo della norma impugnata, abbia tenuto presente la norma di modifica avendone letteralmente riprodotto la sua locuzione. (Fattispecie relativa all'art. 15 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 - norma impugnata - modificato dall'art. 10 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 - norma non espressamente indicata - il cui testo pero' figura letteralmente riprodotto nell'ordinanza di rinvio 23 aprile 1969 del tribunale di Venezia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23