Sentenza 143/1971 (ECLI:IT:COST:1971:143)
Massima numero 5691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5690


Titolo
SENT. 143/71 B. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - SPECIALI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AZIENDE DI SOGGIORNO - R.D.L. 15 APRILE 1926, N. 765 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - SPECIFICAZIONE EFFETTUATA CON REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 2 AGOSTO 1927, N. 1615 - ATTI ENTRAMBI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - NON INCIDE SULLA VALIDITA' DEGLI ATTI ANTERIORI - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
E' inammissibile, per difetto assoluto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 (istituzione di "speciali contribuzioni a favore delle Aziende di soggiorno) per contrasto col principio della riserva di legge enunciato nell'art. 23 della Costituzione, basata sul rilievo che la specificazione dei criteri di determinazione soggettiva ed oggettiva dello speciale contributo non sarebbe stata effettuata dalla legge cui appartiene la norma denunciata, bensi' da un provvedimento amministrativo e precisamente dagli artt. 20 e 21 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con R.D. 2 agosto 1927, n. 1615. Tanto la legge autorizzante, quanto il regolamento sono di data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione e percio', quando anche si dichiarasse l'incostituzionalita' della norma di legge impugnata, - per aver demandato ad un atto amministrativo i criteri di determinazione soggettiva e oggettiva di una prestazione patrimoniale, in violazione del principio sancito dall'art. 23 Cost. - gli effetti di tale pronuncia di incostituzionalita' sopravvenuta potrebbero prodursi solo su atti che, in virtu' della stessa norma autorizzativa, fossero stati emanati in epoca posteriore all'entrata in vigore della Costituzione, mentre nessuna incidenza avrebbero, invece, sulla validita' di atti che - come il regolamento del 1927 - sono stati emessi in data anteriore a quella in cui la legge e' divenuta incompatibile con i precetti della nuova Costituzione. Cfr.: sent. 73/1968; 117/1969 e 67/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23