Sentenza 144/1971 (ECLI:IT:COST:1971:144)
Massima numero 5692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  18/06/1971;  Decisione del  18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5693


Titolo
SENT. 144/71 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI CIVILI E MILITARI - R.D. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ART. 45, PRIMO COMMA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER GLI UFFICIALI ED I SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO E DELLA MARINA - DISPARITA' NON GIUSTIFICATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 45, primo comma, del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 914, e' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, rimossi, destituiti o che cessino dal servizio per condanna fa, in materia di pensione, un trattamento differenziato, rispetto agli ufficiali che si trovino nelle medesime condizioni: i primi hanno diritto a pensione soltanto se hanno compiuto venti anni di servizio, mentre per gli ufficiali sono sufficienti quindici anni. Ed invero non sussistono motivi atti a giustificare la disparita' di trattamento praticato a persone appartenenti alle stesse Forze armate e che hanno analoghi doveri e si trovano in analoghe condizioni, non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte