Sentenza 144/1971 (ECLI:IT:COST:1971:144)
Massima numero 5693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  18/06/1971;  Decisione del  18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5692


Titolo
SENT. 144/71 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI AI MILITARI DELL'ESERCITO E DELLA MARINA - R.D. 18 NOVEMBRE 1920, N. 1626, ART. 12, TERZO COMMA - UFFICIALI ELIMINATI DAI RUOLI, RIMOSSI, DESTITUITI O CONDANNATI - RIDUZIONE DELL'ASSEGNO TEMPORANEO O VITALIZIO RISPETTO A QUELLO PERCEPITO DAI RIFORMATI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, terzo comma del R.D. 18 novembre 1920, n. 1626, proposta in riferimento all'art. 36 Cost.. Infatti, disponendo per gli ufficiali eliminati dai ruoli, rimossi, destituiti o condannati, la riduzione a tre quarti dell'assegno temporaneo o vitalizio spettante ai riformati, il legislatore ha tenuto conto non solo della riduzione degli anni, ma anche dei motivi per i quali il servizio e' cessato con i relativi riflessi sul rendimento; e conseguentemente ha ritenuto che non fosse rispondente a giustizia concedere ai suddetti ufficiali la pensione nella misura spettante a quelli che lasciano il servizio per motivi di salute. E non contraddice al principio costituzionale della proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e alla qualita' del lavoro prestato il determinare l'importo della pensione in misura diversa da quella normale, quando sussistono altri elementi razionali di valutazione e giustificati motivi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte