Sentenza 145/1971 (ECLI:IT:COST:1971:145)
Massima numero 5694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
18/06/1971; Decisione del
18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 145/71. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LEGGE DI DELEGAZIONE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 30 - AUTORIZZAZIONE A SOPPRIMERE NORME VIGENTI A FINI DI COORDINAMENTO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 - OMISSIONE DELL'ART. 18 DEL D.L.LGT. 1917, N. 1450, SULLA PERDITA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO IN CASO DI SIMULAZIONE DELL'INFORTUNIO O DI DOLOSO AGGRAVAMENTO DELLE SUE CONSEGUENZE - NON VIOLA L'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 145/71. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LEGGE DI DELEGAZIONE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 30 - AUTORIZZAZIONE A SOPPRIMERE NORME VIGENTI A FINI DI COORDINAMENTO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 - OMISSIONE DELL'ART. 18 DEL D.L.LGT. 1917, N. 1450, SULLA PERDITA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO IN CASO DI SIMULAZIONE DELL'INFORTUNIO O DI DOLOSO AGGRAVAMENTO DELLE SUE CONSEGUENZE - NON VIOLA L'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, proposta in riferimento all'art. 76 Cost. sotto il profilo che il Governo - delegato dall'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, a riunire in un testo unico le norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - avrebbe violato i principi informatori della delega, omettendo di riportare, nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'art. 18 del D.L.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che dispone che il lavoratore agricolo, il quale abbia simulato l'infortunio o ne abbia dolosamente aggravato le conseguenze, perde il diritto ad ogni indennizzo ed e' sottoposto alla penalita' comminate dagli artt. 413 e 414 del codice penale allora vigente. Ed invero, ragioni di coordinamento fra le varie norme di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia dei lavoratori in agricoltura sia di quelli dell'industria, e' necessita' di semplicita' e speditezza nelle procedure, giustificano penamente la soppressione dell'art. 18; per altro autorizzata dalla delega contenuta nell'art. 30 della legge n. 15 del 1963, la quale prevede che il Governo possa "stabilire modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti".
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, proposta in riferimento all'art. 76 Cost. sotto il profilo che il Governo - delegato dall'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, a riunire in un testo unico le norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - avrebbe violato i principi informatori della delega, omettendo di riportare, nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'art. 18 del D.L.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che dispone che il lavoratore agricolo, il quale abbia simulato l'infortunio o ne abbia dolosamente aggravato le conseguenze, perde il diritto ad ogni indennizzo ed e' sottoposto alla penalita' comminate dagli artt. 413 e 414 del codice penale allora vigente. Ed invero, ragioni di coordinamento fra le varie norme di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia dei lavoratori in agricoltura sia di quelli dell'industria, e' necessita' di semplicita' e speditezza nelle procedure, giustificano penamente la soppressione dell'art. 18; per altro autorizzata dalla delega contenuta nell'art. 30 della legge n. 15 del 1963, la quale prevede che il Governo possa "stabilire modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 19/01/1963
n. 15
art. 30