Sentenza 146/1971 (ECLI:IT:COST:1971:146)
Massima numero 5695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
18/06/1971; Decisione del
18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 146/71 A. LAVORO - RIPOSO SETTIMANALE - ORARI E TURNI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTI IN CONCESSIONE - R.D.L. 10 OTTOBRE 1923, N. 2328, ART. 21 - FORMULAZIONE VAGA ED IMPRECISA - CONSEGUENZA A DANNO DEL LAVORATORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 146/71 A. LAVORO - RIPOSO SETTIMANALE - ORARI E TURNI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTI IN CONCESSIONE - R.D.L. 10 OTTOBRE 1923, N. 2328, ART. 21 - FORMULAZIONE VAGA ED IMPRECISA - CONSEGUENZA A DANNO DEL LAVORATORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 21 delle disposizioni annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328 (disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione) modificate dal R.D.L. 2 dicembre 1923 n. 2682 e' costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 36 terzo comma Cost. E cio' perche' nella sua imprecisa e vaga formulazione, viola il principio del riposo settimanale. Ed invero, omette di indicare in qual modo deve essere regolato l'esercizio del diritto del lavoratore, inteso nel senso che ad un certo numero di giornate lavorative faccia seguito quella di riposo; e consente cosi' di raggruppare in modo irrazionale ed arbitrario le giornate di riposo concedendole anche dopo lunghi periodi di lavoro o addirittura in unico contesto di tempo.
L'art. 21 delle disposizioni annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328 (disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione) modificate dal R.D.L. 2 dicembre 1923 n. 2682 e' costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 36 terzo comma Cost. E cio' perche' nella sua imprecisa e vaga formulazione, viola il principio del riposo settimanale. Ed invero, omette di indicare in qual modo deve essere regolato l'esercizio del diritto del lavoratore, inteso nel senso che ad un certo numero di giornate lavorative faccia seguito quella di riposo; e consente cosi' di raggruppare in modo irrazionale ed arbitrario le giornate di riposo concedendole anche dopo lunghi periodi di lavoro o addirittura in unico contesto di tempo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 3
Altri parametri e norme interposte