Sentenza 146/1971 (ECLI:IT:COST:1971:146)
Massima numero 5696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
18/06/1971; Decisione del
18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 146/71 B. LAVORO - RIPOSO SETTIMANALE - COSTITUZIONE, ART. 36, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - ADATTAMENTO DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA ALLA VARIETA' DI QUALITA' E DI TIPO DI LAVORO - INSUSSISTENZA DI UNA RISERVA DI LEGGE NELLA MATERIA - ESCLUSIONE.
SENT. 146/71 B. LAVORO - RIPOSO SETTIMANALE - COSTITUZIONE, ART. 36, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - ADATTAMENTO DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA ALLA VARIETA' DI QUALITA' E DI TIPO DI LAVORO - INSUSSISTENZA DI UNA RISERVA DI LEGGE NELLA MATERIA - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 36, terzo comma, della Costituzione, col termine "riposo settimanale" intende esprimere sostanzialmente il concetto di periodicita' del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro. Poiche' tuttavia la varieta' di qualita' e di tipi di lavoro non consente una uniforme disciplina, che, come si e' gia' detto nella precedente sentenza, urterebbe contro gli interessi del mondo del lavoro e degli stessi lavoratori, deve necessariamente ammettersi la legittimita' di una periodicita' differente da quella sopraindicata a condizione che la relativa disciplina si attenga ai seguenti principi: 1) si tratti di casi di necessita' a tutela di altri apprezzabili interessi; 2) non venga snaturato od eluso il rapporto - nel complesso - di un giorno di riposo e sei di lavoro; 3) non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialita' del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso.
L'art. 36, terzo comma, della Costituzione, col termine "riposo settimanale" intende esprimere sostanzialmente il concetto di periodicita' del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro. Poiche' tuttavia la varieta' di qualita' e di tipi di lavoro non consente una uniforme disciplina, che, come si e' gia' detto nella precedente sentenza, urterebbe contro gli interessi del mondo del lavoro e degli stessi lavoratori, deve necessariamente ammettersi la legittimita' di una periodicita' differente da quella sopraindicata a condizione che la relativa disciplina si attenga ai seguenti principi: 1) si tratti di casi di necessita' a tutela di altri apprezzabili interessi; 2) non venga snaturato od eluso il rapporto - nel complesso - di un giorno di riposo e sei di lavoro; 3) non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialita' del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 3
Altri parametri e norme interposte