Sentenza 147/1971 (ECLI:IT:COST:1971:147)
Massima numero 5698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  18/06/1971;  Decisione del  18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 147/71. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - NATURA RISARCITORIA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 92, PRIMO COMMA - PERDITA DELLA PENSIONE A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PENSIONI DIRETTE DI GUERRA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DEI RESTANTI COMMI.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 92, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo cui i congiunti del militare morto in guerra perdono il diritto alla pensione o all'assegno se siano incorsi in una condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e sono sospesi nell'esercizio di tale diritto durante l'interdizione temporanea. Invero a fondamento della concessione delle pensioni di guerra, siano esse dirette o indirette, sussiste, almeno in parte, la comune esigenza di risarcire chi abbia patito danni per l'evento bellico, sicche' non puo' giustificarsi, nemmeno per i rapporti anteriori, la disparita' di trattamento derivante dalla norma impugnata (ora abrogata dalla legge 18 marzo 1968, n. 313) rispetto alla corrispondente normativa in tema di pensioni dirette di guerra, che tale effetto non prevede (cfr. sent. n. 113 del 1968). Sono costituzionalmente illegittimi, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, tutti gli altri commi dell'art. 92 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27