Sentenza 149/1971 (ECLI:IT:COST:1971:149)
Massima numero 5700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  18/06/1971;  Decisione del  18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 149/71. FALLIMENTO - REATI COMMESSI DAL FALLITO IN EPOCA ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - COD. PEN., ART. 136, PRIMO COMMA - CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA IN PENA DETENTIVA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA - EQUIPARAZIONE DELLE SITUAZIONI DI INSOLVIBILITA' E DI INSOLVENZA . VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - COD. PROC. PEN., ART. 586, QUARTO COMMA - NON FONDATEZZA PER ESAURIMENTO DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
L'art. 136, primo comma, del cod. pen., nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare, viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto equipara due situazioni del tutto diverse, quali sono l'insolvibilita' richiesta dalla norma denunziata per la conversione e l'insolvenza, che, invece, essendo una situazione contingente, condizionata e provvisoria, espone il condannato a subire a torto la pena detentiva, se il fallimento venga in seguito revocato. Deve, per altro, aversi riguardo all'impossibilita' giuridica sopravvenuta e, pertanto, contenersi il divieto di conversione alle condanne a pena pecuniaria anteriori alla dichiarazione di fallimento. Sarebbe, infatti, irrazionale che l'inderogabilita' della pena trovasse un correttivo a favore di chi, essendo in istato di fallimento, commetta dei reati per i quali riporti condanna alla multa e all'ammenda. La declaratoria di parziale illegittimita' dell'art. 136, primo comma, del codice penale esaurisce la materia del contendere, dato che l'accolta eccezione di insolvibilita' si trasferisce automaticamente nell'art. 586, quarto comma, cod. proc. penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte