Sentenza 150/1971 (ECLI:IT:COST:1971:150)
Massima numero 5701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  18/06/1971;  Decisione del  18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 150/71. DIRITTO DI DIFESA - PROCEDIMENTO PER LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COD. PROC. CIV., ART. 707, PRIMO COMMA - COMPARIZIONE PERSONALE DELLA PARTE SENZA ASSISTENZA DEL DIFENSORE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 707 comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui con l'inciso "senza assistenza del difensore" sancisce il divieto della rappresentanza tecnica davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale dei coniugi, sollevata nel corso di un procedimento penale per violazione degli artt. 81 e 388 c.p. ed a carico di un marito che si era piu' volte rifiutato di consegnare la figlia alla moglie cui era stata affidata dal Presidente del tribunale medesimo. Il giudice penale, infatti, dovendo decidere circa l'applicabilita' dell'art. 388 c.p. non ha alcun potere di sindacato in ordine alla legittimita' del provvedimento giurisdizionale del giudice civile, del quale deve accertare soltanto l'esistenza e la immediata esecutivita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23