Sentenza 151/1971 (ECLI:IT:COST:1971:151)
Massima numero 5702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
18/06/1971; Decisione del
18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 151/71. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DIFFERENTE PROSPETTAZIONE DELLA STESSA QUESTIONE - RIUNIONE DEI GIUDIZI. DIRITTO DI DIFESA - PROCEDIMENTO PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COD. PROC. CIV., ARTT. 707, PRIMO COMMA, E 708 - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - FASE SUCCESSIVA DELLA MANCATA CONCILIAZIONE - DIVIETO DI ASSISTENZA DEL DIFENSORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA DELLE PREMESSE E DELLE CONDIZIONI PERCHE' LA GARANZIA DEBBA ESSERE ASSICURATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 151/71. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DIFFERENTE PROSPETTAZIONE DELLA STESSA QUESTIONE - RIUNIONE DEI GIUDIZI. DIRITTO DI DIFESA - PROCEDIMENTO PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COD. PROC. CIV., ARTT. 707, PRIMO COMMA, E 708 - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - FASE SUCCESSIVA DELLA MANCATA CONCILIAZIONE - DIVIETO DI ASSISTENZA DEL DIFENSORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA DELLE PREMESSE E DELLE CONDIZIONI PERCHE' LA GARANZIA DEBBA ESSERE ASSICURATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la norma di cui agli artt. 707, comma primo e 708 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del Tribunale e in caso di mancata conciliazione e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. Infatti nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi successiva alla non riuscita conciliazione, le parti hanno diritto, a sensi dell'art. 24 della Costituzione, di essere assistite dal difensore. La mancanza del difensore, attesa la natura e l'incidenza che i provvedimenti presidenziali presentano, costituisce, a danno delle parti, un ingiustificato ostacolo alla regolare e piena instaurazione del contraddittorio, pur nelle forme e nei limiti consentiti dalla natura e funzione dell'udienza presidenziale, alla corretta e completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e richieste delle parti, ed alla migliore e piu' appropriata cognizione ad opera del giudice della realta' giuridica sostanziale e processuale.
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la norma di cui agli artt. 707, comma primo e 708 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del Tribunale e in caso di mancata conciliazione e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. Infatti nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi successiva alla non riuscita conciliazione, le parti hanno diritto, a sensi dell'art. 24 della Costituzione, di essere assistite dal difensore. La mancanza del difensore, attesa la natura e l'incidenza che i provvedimenti presidenziali presentano, costituisce, a danno delle parti, un ingiustificato ostacolo alla regolare e piena instaurazione del contraddittorio, pur nelle forme e nei limiti consentiti dalla natura e funzione dell'udienza presidenziale, alla corretta e completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e richieste delle parti, ed alla migliore e piu' appropriata cognizione ad opera del giudice della realta' giuridica sostanziale e processuale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte