Sentenza 152/1971 (ECLI:IT:COST:1971:152)
Massima numero 5703
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  18/06/1971;  Decisione del  18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5704


Titolo
SENT. 152/71 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ACQUE PUBBLICHE - APPARTENENZA AL DEMANIO STATALE - TITOLARITA' DEL CANONE DOVUTO DAI CONCESSIONARI - CONNESSIONE CON LA TITOLARITA' DEL BENE - UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DA PARTE DELLA REGIONE EX ARTT. 5 E 8 DELLO STATUTO - CONTENUTO E LIMITI - OSSERVANZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO - DEVOLUZIONE DEI CANONI ATTINENTI ALLA CONCESSIONE DI PICCOLE DERIVAZIONI NEL TERRITORIO REGIONALE - SPETTANZA ALLO STATO.

Testo
Nella Regione Friuli-Venezia Giulia non esiste un demanio idrico regionale, per cui le acque pubbliche continuano a far parte del demanio statale ed i canoni dovuti dai concessionari delle piccole derivazioni delle acque stesse restano collegati al potere eminente di dar luogo allo sfruttamento del bene a norma del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775. Non osta a tale principio l'affidamento alla Regione della "utilizzazione" delle acque pubbliche di cui agli artt. 5 e 8 dello Statuto e 22 delle norme di attuazione relative poiche' cio' sta soltanto a significare che alla Regione e' assegnato il compito di disciplinare le modalita' di uso e consumo senza superare l'osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Pertanto spetta allo Stato la devoluzione dei canoni in esame e va conseguentemente respinto il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia contro la nota 31 agosto 1970 n. 24296 dell'Intendente di finanza di Udine per la parte in cui afferma tale spettanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/08/1965  n. 1116  art. 22