Sentenza 152/1971 (ECLI:IT:COST:1971:152)
Massima numero 5704
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
18/06/1971; Decisione del
18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5703
Titolo
SENT. 152/71 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ACQUE PUBBLICHE - CONCESSIONI DI PICCOLE DERIVAZIONI - ESAZIONE DEI CANONI - COMPETENZA REGIONALE - NOTA DELL'INTENDENTE DI FINANZA 31 AGOSTO 1970, N. 24296 - ANNULLAMENTO PARZIALE.
SENT. 152/71 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ACQUE PUBBLICHE - CONCESSIONI DI PICCOLE DERIVAZIONI - ESAZIONE DEI CANONI - COMPETENZA REGIONALE - NOTA DELL'INTENDENTE DI FINANZA 31 AGOSTO 1970, N. 24296 - ANNULLAMENTO PARZIALE.
Testo
L'esazione dei canoni dovuti dai concessionari di piccole derivazioni di acque pubbliche nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia e' attivita' funzionale amministrativa contabile che rientra fra quelle statutariamente assegnate alla Regione, e si colloca, nella serie di adempimenti per disciplinare formalmente tutte le modalita' di concessione, come chiusura del ciclo di attivita' riservato alla Regione e come mezzo per contribuire al buon andamento dell'organizzazione amministrativa. La relativa competenza va pertanto riconosciuta alla Regione, e di conseguenza va annullata la Nota dell'Intendente di finanza di Udine 31 agosto 1970, n. 24296 limitatamente al punto in cui afferma che la competenza stessa spetta allo Stato.
L'esazione dei canoni dovuti dai concessionari di piccole derivazioni di acque pubbliche nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia e' attivita' funzionale amministrativa contabile che rientra fra quelle statutariamente assegnate alla Regione, e si colloca, nella serie di adempimenti per disciplinare formalmente tutte le modalita' di concessione, come chiusura del ciclo di attivita' riservato alla Regione e come mezzo per contribuire al buon andamento dell'organizzazione amministrativa. La relativa competenza va pertanto riconosciuta alla Regione, e di conseguenza va annullata la Nota dell'Intendente di finanza di Udine 31 agosto 1970, n. 24296 limitatamente al punto in cui afferma che la competenza stessa spetta allo Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1965
n. 1116
art. 22