Ordinanza 153/1971 (ECLI:IT:COST:1971:153)
Massima numero 5705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/06/1971; Decisione del
18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5706
Titolo
ORD. 153/71 A. CACCIA - FACOLTA' DI ESERCITARE LA CACCIA - NON E' INSITA NEL DIRITTO DI PROPRIETA' FONDIARIA - E' UN ASPETTO DEL DIRITTO DI LIBERTA'. CACCIA - PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA - LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799, ART. 8: DIVIETO DI CACCIA ED UCCELLAGIONE PER CHIUNQUE NEI FONDI CHIUSI - LIMITA NON IL DIRITTO DI PROPRIETA', MA LA FACOLTA' DI ESERCITARE LA CACCIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 44 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 153/71 A. CACCIA - FACOLTA' DI ESERCITARE LA CACCIA - NON E' INSITA NEL DIRITTO DI PROPRIETA' FONDIARIA - E' UN ASPETTO DEL DIRITTO DI LIBERTA'. CACCIA - PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA - LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799, ART. 8: DIVIETO DI CACCIA ED UCCELLAGIONE PER CHIUNQUE NEI FONDI CHIUSI - LIMITA NON IL DIRITTO DI PROPRIETA', MA LA FACOLTA' DI ESERCITARE LA CACCIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 44 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Il nostro ordinamento non riconosce al proprietario di un fondo un diritto esclusivo ad esercitarvi la caccia o costituirvi una riserva posto che la facolta' di esercitare la caccia non e' insita nel diritto di proprieta' fondiaria, ma e' un aspetto del diritto di liberta'. Il divieto di caccia e uccellagione nei fondi chiusi che l'art. 8 della legge 2 agosto 1961, n. 799 - in sostituzione dell'art. 29 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 - ha sancito per chiunque, e quindi anche per il proprietario del fondo, va conseguentemente inteso come una limitazione della facolta' di esercitare la caccia e non del diritto di proprieta' sicche' non e' in alcun modo configurabile un contrasto tra tale norma e l'art. 44 della Costituzione che consente alla legge di imporre obblighi e vincoli alla proprieta' privata al solo fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali.
Il nostro ordinamento non riconosce al proprietario di un fondo un diritto esclusivo ad esercitarvi la caccia o costituirvi una riserva posto che la facolta' di esercitare la caccia non e' insita nel diritto di proprieta' fondiaria, ma e' un aspetto del diritto di liberta'. Il divieto di caccia e uccellagione nei fondi chiusi che l'art. 8 della legge 2 agosto 1961, n. 799 - in sostituzione dell'art. 29 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 - ha sancito per chiunque, e quindi anche per il proprietario del fondo, va conseguentemente inteso come una limitazione della facolta' di esercitare la caccia e non del diritto di proprieta' sicche' non e' in alcun modo configurabile un contrasto tra tale norma e l'art. 44 della Costituzione che consente alla legge di imporre obblighi e vincoli alla proprieta' privata al solo fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte