Ordinanza 153/1971 (ECLI:IT:COST:1971:153)
Massima numero 5706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/06/1971; Decisione del
18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5705
Titolo
ORD. 153/71 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI PROPOSTE - OMESSA INDICAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - MANCANZA DI UNA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
ORD. 153/71 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI PROPOSTE - OMESSA INDICAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - MANCANZA DI UNA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
La Corte non puo' prendere in considerazione questioni di legittimita' costituzionali sollevate in via incidentale dal giudice a quo mediante il mero rinvio a ulteriori questioni prospettate dalle parti, dovendosi ritenere generica la loro formulazione per essere stata omessa nell'ordinanza ogni indicazione delle norme costituzionali che si pretendono violate e una sia pure sommaria motivazione in punto di rilevanza delle stesse.
La Corte non puo' prendere in considerazione questioni di legittimita' costituzionali sollevate in via incidentale dal giudice a quo mediante il mero rinvio a ulteriori questioni prospettate dalle parti, dovendosi ritenere generica la loro formulazione per essere stata omessa nell'ordinanza ogni indicazione delle norme costituzionali che si pretendono violate e una sia pure sommaria motivazione in punto di rilevanza delle stesse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23