Ordinanza 155/1971 (ECLI:IT:COST:1971:155)
Massima numero 5708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
18/06/1971; Decisione del
18/06/1971
Deposito del 30/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 155/71. REATI E PENE - UBRIACHEZZA - COD. PEN., ART. 688, SECONDO COMMA - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO PER GLI AUTORI DI REATI - RAZIONALITA' VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI AVANTI ALLA LEGGE - CONDIZIONI PERSONALI - NOZIONE - NON SI RIFERISCE A QUELLE CHE DERIVANO DA UN'ATTIVITA' CRIMINOSA DEL SOGGETTO.
ORD. 155/71. REATI E PENE - UBRIACHEZZA - COD. PEN., ART. 688, SECONDO COMMA - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO PER GLI AUTORI DI REATI - RAZIONALITA' VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI AVANTI ALLA LEGGE - CONDIZIONI PERSONALI - NOZIONE - NON SI RIFERISCE A QUELLE CHE DERIVANO DA UN'ATTIVITA' CRIMINOSA DEL SOGGETTO.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, che prevede la pena dell'arresto da tre a sei mesi per chiunque venga colto in stato di manifesta ubriachezza, se l'ubriaco risulti gia' condannato per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita' individuale, mentre il primo comma dello stesso articolo commina alternativamente la pena dell'ammenda o dell'arresto fino a sei mesi, per chi non abbia tali specifici precedenti penali. Invero, come gia' rilevato piu' volte da questa Corte (sent. nn. 110 del 1968 e n. 100 del 1971) le "condizioni personali", collocate dall'art. 3 della Carta sullo stesso piano del sesso, della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, per escludere ogni discriminazione tra i cittadini, non sono quelle che derivano da un'attivita' criminosa del soggetto.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, che prevede la pena dell'arresto da tre a sei mesi per chiunque venga colto in stato di manifesta ubriachezza, se l'ubriaco risulti gia' condannato per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita' individuale, mentre il primo comma dello stesso articolo commina alternativamente la pena dell'ammenda o dell'arresto fino a sei mesi, per chi non abbia tali specifici precedenti penali. Invero, come gia' rilevato piu' volte da questa Corte (sent. nn. 110 del 1968 e n. 100 del 1971) le "condizioni personali", collocate dall'art. 3 della Carta sullo stesso piano del sesso, della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, per escludere ogni discriminazione tra i cittadini, non sono quelle che derivano da un'attivita' criminosa del soggetto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte