Sentenza 156/1971 (ECLI:IT:COST:1971:156)
Massima numero 5709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  28/06/1971;  Decisione del  28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5710  5711


Titolo
SENT. 156/71 A. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO (ERGA OMNES) - FINALITA' - RETRIBUZIONE - ULTRATTIVITA' DELLE CLAUSOLE OBBLIGATORIE FINO AL SOPRAVVENIRE DI NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI CONTRATTI COLLETTIVI - DISAPPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE SUL SALARIO DIVENUTE INADEGUATE E LORO SOSTITUZIONE CON ALTRE CONFORMI ALL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ESPERIBILITA' A TAL FINE DELLE COMUNI AZIONI GIUDIZIARIE - NECESSITA' DI UNA PREVIA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' - ESCLUSIONE.

Testo
Se si tengono presenti le finalita' volute conseguire con la legge 14 luglio 1959, n. 741 - destinata a sopperire transitoriamente alla situazione anomala verificatasi in conseguenza del fatto che, all'abolizione dell'ordinamento corporativo, non e' seguita l'instaurazione del nuovo assetto organizzativo cui l'art. 39 della Costituzione affida la formazione dei contratti collettivi - sembra logico inferire che la statuizione dell'ultrattivita' delle clausole rese obbligatorie per tutti gli appartenenti alla categoria, fino al sopravvenire di nuove disposizioni di legge o di contratti collettivi, corrispondeva al presupposto di un non lontano adempimento del progetto costituzionale che avrebbe reso possibile il regolare esercizio di quell'autonomia sindacale considerata dalla Costituzione quale piu' idoneo strumento di disciplina dei rapporti di lavoro, mentre intendere tale ultrattivita' come vincolata dal detto presupposto e considerarla espressione di una volonta' di mantenere ferme a tempo indeterminato le clausole dei contratti recepiti, anche in presenza di circostanze sopravvenute che abbiano svuotato il valore protettivo ad essere proprio, significherebbe contrastare al proposito perseguito. Di conseguenza, si deve ritenere sottintesa alla disciplina adottata la volonta' del legislatore di non pregiudicare comunque l'esperimento delle comuni azioni giudiziarie allo scopo della disapplicazione delle clausole sul salario divenute inadeguate e della loro sostituzione con altre conformi al precetto dell'art. 36. Sarebbe infatti aberrante far discendere da una legge che si proponeva lo scopo di consentire ai lavoratori non vincolati a contratti collettivi di beneficiare del trattamento piu' favorevole da questi disposto l'effetto contrario di ricostituire la sperequazione salariale voluta eliminare. Cfr.: 129/63.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte