Sentenza 156/1971 (ECLI:IT:COST:1971:156)
Massima numero 5710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
28/06/1971; Decisione del
28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 156/71 B. LAVORO - NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO (ERGA OMNES) - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, ART. 7, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE GIA' PRECEDENTEMENTE DATA DALLA CORTE E NON ACCOLTA NELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE - POSSIBILITA' DI EVENTUALI FUTURI DUBBI INTERPRETATIVI - ADOZIONE DI UNA DECISIONE DI ACCOGLIMENTO DELLA QUESTIONE PROPOSTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE CHE LA SOPRAVVENUTA NON CORRISPONDENZA DEI MINIMI ECONOMICI AL SALARIO SUFFICIENTE CONFERISCA AL GIUDICE ORDINARIO I POTERI EX ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - D.P.R. 11 SETTEMBRE 1960, N. 1326, RELATIVO AI DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE GRAFICHE E AFFINI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 156/71 B. LAVORO - NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO (ERGA OMNES) - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, ART. 7, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE GIA' PRECEDENTEMENTE DATA DALLA CORTE E NON ACCOLTA NELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE - POSSIBILITA' DI EVENTUALI FUTURI DUBBI INTERPRETATIVI - ADOZIONE DI UNA DECISIONE DI ACCOGLIMENTO DELLA QUESTIONE PROPOSTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE CHE LA SOPRAVVENUTA NON CORRISPONDENZA DEI MINIMI ECONOMICI AL SALARIO SUFFICIENTE CONFERISCA AL GIUDICE ORDINARIO I POTERI EX ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - D.P.R. 11 SETTEMBRE 1960, N. 1326, RELATIVO AI DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE GRAFICHE E AFFINI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Pur disponendo di un complesso di argomenti sufficienti a concludere per l'infondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (oltre che di un decreto delegato), in riferimento all'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo che i decreti che dichiarano efficaci erga omnes clausole contrattuali precluderebbero la possibilita' che il giudice si riferisca a clausole di contratti collettivi successivi ai fini della diretta applicazione della citata norma costituzionale, gia' respinta con una precedente sentenza (n. 129 del 1963), in presenza di dubbi sull'interpretazione allora prospettata e fatta valere ed in considerazione dell'eventualita', sia di una loro persistenza, con conseguente futura proposizione di altre questioni di eguale contenuto, sia di quella, ancora piu' grave, che si giunga, sulla base di una interpretazione letterale degli artt. 1 e 7, al disconoscimento del diritto al salario sufficiente da parte di giudici di fronte ai quali non venga prospettata la questione di costituzionalita' o che non la sollevino d'ufficio, la Corte adotta un dispositivo di accoglimento della questione stessa.
Pur disponendo di un complesso di argomenti sufficienti a concludere per l'infondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (oltre che di un decreto delegato), in riferimento all'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo che i decreti che dichiarano efficaci erga omnes clausole contrattuali precluderebbero la possibilita' che il giudice si riferisca a clausole di contratti collettivi successivi ai fini della diretta applicazione della citata norma costituzionale, gia' respinta con una precedente sentenza (n. 129 del 1963), in presenza di dubbi sull'interpretazione allora prospettata e fatta valere ed in considerazione dell'eventualita', sia di una loro persistenza, con conseguente futura proposizione di altre questioni di eguale contenuto, sia di quella, ancora piu' grave, che si giunga, sulla base di una interpretazione letterale degli artt. 1 e 7, al disconoscimento del diritto al salario sufficiente da parte di giudici di fronte ai quali non venga prospettata la questione di costituzionalita' o che non la sollevino d'ufficio, la Corte adotta un dispositivo di accoglimento della questione stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte