Sentenza 157/1971 (ECLI:IT:COST:1971:157)
Massima numero 5712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
28/06/1971; Decisione del
28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 157/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - AMPLIAMENTO AD OPERA DELLE PARTI - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 157/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - AMPLIAMENTO AD OPERA DELLE PARTI - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
L'oggetto del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve essere determinato con riferimento soltanto alla questione contenuta nell'ordinanza del giudice a quo, escludendosi ogni ampliamento ad ulteriore prospettazione dedotta dalle parti davanti alla Corte costituzionale. V. anche sent. 98/65 - 17/65 - 21/64.
L'oggetto del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve essere determinato con riferimento soltanto alla questione contenuta nell'ordinanza del giudice a quo, escludendosi ogni ampliamento ad ulteriore prospettazione dedotta dalle parti davanti alla Corte costituzionale. V. anche sent. 98/65 - 17/65 - 21/64.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23