Sentenza 157/1971 (ECLI:IT:COST:1971:157)
Massima numero 5713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
28/06/1971; Decisione del
28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 157/71 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONE GIA' PROPOSTA DINANZI AL GIUDICE A QUO MA NON ACCOLTA - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 157/71 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONE GIA' PROPOSTA DINANZI AL GIUDICE A QUO MA NON ACCOLTA - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Dai limiti del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale esorbita l'eccezione sulla validita' di una norma di legge gia' proposta dalle parti davanti al giudice di merito e nuovamente enunciata nell'atto di deduzioni depositato presso la Corte costituzionale, se dallo stesso giudice di merito l'eccezione non sia stata accolta ed il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza sia stato limitato, anzi, ad alcuni soltanto dei profili prospettati dalle parti.
Dai limiti del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale esorbita l'eccezione sulla validita' di una norma di legge gia' proposta dalle parti davanti al giudice di merito e nuovamente enunciata nell'atto di deduzioni depositato presso la Corte costituzionale, se dallo stesso giudice di merito l'eccezione non sia stata accolta ed il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza sia stato limitato, anzi, ad alcuni soltanto dei profili prospettati dalle parti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23