Sentenza 157/1971 (ECLI:IT:COST:1971:157)
Massima numero 5714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  28/06/1971;  Decisione del  28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5712  5713


Titolo
SENT. 157/71 C. FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DA PARTE DEI CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 98, PRIMO COMMA - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO E NON DA QUELLA DELLA NOTIZIA DEL DEPOSITO STESSO - GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, circa la legittimita' costituzionale dell'art. 98, primo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui stabilisce che il termine di quindici giorni, accordato ai creditori esclusi o ammessi con riserva, per l'esercizio della opposizione allo stato passivo del fallimento, decorre dalla data del deposito in cancelleria (eseguito ai sensi dell'art. 97, secondo comma, della legge) del provvedimento del giudice delegato e non da quella della notizia del deposito stesso. La decorrenza del termine per le opposizioni dall'unica data predetta obbedisce, infatti, nelle linee essenziali della disciplina del fallimento, alla esigenza di assicurare la speditezza e simultaneita' delle procedure, nonche' la contestualita' della decisione su tutte le opposizioni. E cio' per ragioni di organica tutela dei vari ed anche contrastanti interessi che hanno rilevanza nel quadro della disciplina fallimentare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte