Sentenza 158/1971 (ECLI:IT:COST:1971:158)
Massima numero 5715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
28/06/1971; Decisione del
28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 158/71. ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431, ART. 6 - ESCLUSIONE DI COLORO CHE ABBIANO COMPIUTO IL VENTUNESIMO ANNO DI ETA' ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE E SIANO AFFIDATI O AFFILIATI - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 29 E 30 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 158/71. ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431, ART. 6 - ESCLUSIONE DI COLORO CHE ABBIANO COMPIUTO IL VENTUNESIMO ANNO DI ETA' ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE E SIANO AFFIDATI O AFFILIATI - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 29 E 30 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in relazione agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale") nella parte in cui esclude dall'adozione speciale coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano affidati o affiliati: la norma, infatti, deve essere interpretata nel senso che tutti i possibili adottandi - e quindi anche quelli considerati nella parte esaminata - debbono essere minorenni alla data di entrata in vigore della legge.
Non e' fondata, in relazione agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431 (modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale") nella parte in cui esclude dall'adozione speciale coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano affidati o affiliati: la norma, infatti, deve essere interpretata nel senso che tutti i possibili adottandi - e quindi anche quelli considerati nella parte esaminata - debbono essere minorenni alla data di entrata in vigore della legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte