Sentenza 159/1971 (ECLI:IT:COST:1971:159)
Massima numero 5716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  28/06/1971;  Decisione del  28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5717


Titolo
SENT. 159/71 A. PROCESSO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - COD. PROC. CIV., ART. 305 - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO AI SENSI DELL'ART. 299 - DECORRENZA DAL MOMENTO DELL'INTERRUZIONE E NON DALLA DATA IN CUI LA PARTE INTERESSATA NE ABBIA AVUTO CONOSCENZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DELLA STESSA DISPOSIZIONE NELLA PARTE IN CUI STABILISCE IL TERMINE PER L'IPOTESI DI INTERRUZIONE DI CUI ALL'ART. 300, TERZO COMMA.

Testo
E' illegittimo, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. E' del pari illegittimo lo stesso articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300 c.p.c. comma terzo, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte