Sentenza 159/1971 (ECLI:IT:COST:1971:159)
Massima numero 5717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
28/06/1971; Decisione del
28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5716
Titolo
SENT. 159/71 B. PROCESSO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ARTT. 299 E 300 DEL COD. PROC. CIVILE - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O PER LA RIASSUNZIONE PREVISTO DALL'ART. 305 - DECORRENZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA SE LA PARTE NON HA CONOSCENZA DEL FATTO INTERRUTTIVO.
SENT. 159/71 B. PROCESSO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ARTT. 299 E 300 DEL COD. PROC. CIVILE - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O PER LA RIASSUNZIONE PREVISTO DALL'ART. 305 - DECORRENZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA SE LA PARTE NON HA CONOSCENZA DEL FATTO INTERRUTTIVO.
Testo
In tema di riassunzione o prosecuzione del processo civile interrotto, a sensi dell'art. 305 c.p.c. in relazione agli artt. 299 e 300, la garanzia di cui all'art. 24 Cost. non e' attuata se la parte interessata alla riassunzione o prosecuzione del processo entro il termine stabilito, non abbia conoscenza del fatto interruttivo.
In tema di riassunzione o prosecuzione del processo civile interrotto, a sensi dell'art. 305 c.p.c. in relazione agli artt. 299 e 300, la garanzia di cui all'art. 24 Cost. non e' attuata se la parte interessata alla riassunzione o prosecuzione del processo entro il termine stabilito, non abbia conoscenza del fatto interruttivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte