Sentenza 160/1971 (ECLI:IT:COST:1971:160)
Massima numero 5718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  28/06/1971;  Decisione del  28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5719  5721


Titolo
SENT. 160/71 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - DIRITTO A PENSIONE PER INVALIDITA' DI OPERAI ED IMPIEGATI - D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 10, PRIMO COMMA - MAGGIOR GRADO DI INVALIDITA' RICHIESTO PER L'OPERAIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO GARANTITO DALL'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, primo comma, del decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 (modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte espressa con le parole "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli impiegati". Infatti, il maggior grado di invalidita', richiesto dall'art. 10, comma primo, per il conseguimento del diritto a pensione da parte dell'operaio non assicura, come richiesto dall'art. 38 della Costituzione, la corrispondenza del mezzo previdenziale-assicurativo alle esigenze di vita del lavoratore, in quanto la valutazione della invalidita' parziale non pensionabile non corrisponde a una situazione del lavoratore che escluda il bisogno della prestazione previdenziale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte