Sentenza 160/1971 (ECLI:IT:COST:1971:160)
Massima numero 5718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
28/06/1971; Decisione del
28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 160/71 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - DIRITTO A PENSIONE PER INVALIDITA' DI OPERAI ED IMPIEGATI - D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 10, PRIMO COMMA - MAGGIOR GRADO DI INVALIDITA' RICHIESTO PER L'OPERAIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO GARANTITO DALL'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 160/71 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - DIRITTO A PENSIONE PER INVALIDITA' DI OPERAI ED IMPIEGATI - D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 10, PRIMO COMMA - MAGGIOR GRADO DI INVALIDITA' RICHIESTO PER L'OPERAIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO GARANTITO DALL'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, primo comma, del decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 (modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte espressa con le parole "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli impiegati". Infatti, il maggior grado di invalidita', richiesto dall'art. 10, comma primo, per il conseguimento del diritto a pensione da parte dell'operaio non assicura, come richiesto dall'art. 38 della Costituzione, la corrispondenza del mezzo previdenziale-assicurativo alle esigenze di vita del lavoratore, in quanto la valutazione della invalidita' parziale non pensionabile non corrisponde a una situazione del lavoratore che escluda il bisogno della prestazione previdenziale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, primo comma, del decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 (modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte espressa con le parole "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli impiegati". Infatti, il maggior grado di invalidita', richiesto dall'art. 10, comma primo, per il conseguimento del diritto a pensione da parte dell'operaio non assicura, come richiesto dall'art. 38 della Costituzione, la corrispondenza del mezzo previdenziale-assicurativo alle esigenze di vita del lavoratore, in quanto la valutazione della invalidita' parziale non pensionabile non corrisponde a una situazione del lavoratore che escluda il bisogno della prestazione previdenziale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte