Sentenza 160/1971 (ECLI:IT:COST:1971:160)
Massima numero 5721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
28/06/1971; Decisione del
28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 160/71 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - DIRITTO A PENSIONE PER INVALIDITA' DI OPERAI ED IMPIEGATI - D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 10, PRIMO COMMA - MAGGIOR GRADO DI INVALIDITA' RICHIESTO PER L'OPERAIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 160/71 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - DIRITTO A PENSIONE PER INVALIDITA' DI OPERAI ED IMPIEGATI - D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 10, PRIMO COMMA - MAGGIOR GRADO DI INVALIDITA' RICHIESTO PER L'OPERAIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 10, primo comma, del decreto legge n. 636 del 1939, e' in contrasto con l'art. 38 della Costituzione; il che implica, altresi', il contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto il trattamento differenziato previsto dalla norma non assicura una eguale protezione del rischio di invalidita' parziale.
L'art. 10, primo comma, del decreto legge n. 636 del 1939, e' in contrasto con l'art. 38 della Costituzione; il che implica, altresi', il contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto il trattamento differenziato previsto dalla norma non assicura una eguale protezione del rischio di invalidita' parziale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte