Sentenza 161/1971 (ECLI:IT:COST:1971:161)
Massima numero 5722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
28/06/1971; Decisione del
28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 161/71 A. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RAPPORTI FRA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E QUELLA GIURISDIZIONALE - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ART. 4 - DIVIETO DI REVOCA O DI MODIFICA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - FINALITA'.
SENT. 161/71 A. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RAPPORTI FRA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E QUELLA GIURISDIZIONALE - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ART. 4 - DIVIETO DI REVOCA O DI MODIFICA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - FINALITA'.
Testo
L'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulla abolizione del contenzioso amministrativo disciplina i rapporti fra l'attivita' amministrativa e quella giurisdizionale. La regola da esso stabilita, secondo la quale l'atto amministrativo non puo' essere revocato o modificato dall'autorita' giudiziaria ordinaria bensi' sovra ricorso alle competenti autorita' amministrative, si ricollega al tradizionale principio della divisione dei poteri e assolve il compito di garantire e proteggere l'esercizio di quelle tipiche funzioni pubbliche delle quali gli organi amministrativi hanno l'esclusiva titolarita'.
L'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulla abolizione del contenzioso amministrativo disciplina i rapporti fra l'attivita' amministrativa e quella giurisdizionale. La regola da esso stabilita, secondo la quale l'atto amministrativo non puo' essere revocato o modificato dall'autorita' giudiziaria ordinaria bensi' sovra ricorso alle competenti autorita' amministrative, si ricollega al tradizionale principio della divisione dei poteri e assolve il compito di garantire e proteggere l'esercizio di quelle tipiche funzioni pubbliche delle quali gli organi amministrativi hanno l'esclusiva titolarita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte