Sentenza 161/1971 (ECLI:IT:COST:1971:161)
Massima numero 5722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  28/06/1971;  Decisione del  28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5723  5724  5725  5726


Titolo
SENT. 161/71 A. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - RAPPORTI FRA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E QUELLA GIURISDIZIONALE - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ART. 4 - DIVIETO DI REVOCA O DI MODIFICA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - FINALITA'.

Testo
L'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulla abolizione del contenzioso amministrativo disciplina i rapporti fra l'attivita' amministrativa e quella giurisdizionale. La regola da esso stabilita, secondo la quale l'atto amministrativo non puo' essere revocato o modificato dall'autorita' giudiziaria ordinaria bensi' sovra ricorso alle competenti autorita' amministrative, si ricollega al tradizionale principio della divisione dei poteri e assolve il compito di garantire e proteggere l'esercizio di quelle tipiche funzioni pubbliche delle quali gli organi amministrativi hanno l'esclusiva titolarita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte