Sentenza 161/1971 (ECLI:IT:COST:1971:161)
Massima numero 5723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  28/06/1971;  Decisione del  28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5722  5724  5725  5726


Titolo
SENT. 161/71 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI POSSESSORIE CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O CONTRO PRIVATI CHE AGISCONO IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA' - COSTITUISCE APPLICAZIONE DELLA REGOLA CONTENUTA NELL'ART. 4 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248 - LIMITI DI OPERATIVITA'.

Testo
L'inammissibilita' delle azioni possessorie contro la P.A. o contro privati che agiscono in esecuzione di un provvedimento amministrativo e' considerata come una applicazione della regola sul divieto di revoca o modifica dell'atto amministrativo da parte dell'autorita' giudiziaria ordinaria dettata dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Il divieto di tali azioni e' tuttavia operante solo quando il giudice si trovi dinanzi a un provvedimento emesso dall'organo amministrativo nell'esercizio delle potesta' pubbliche ad esso riservate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte