Sentenza 161/1971 (ECLI:IT:COST:1971:161)
Massima numero 5724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
28/06/1971; Decisione del
28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 161/71 C. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ART. 4 - DIVIETO DI AZIONI POSSESSORIE CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI - NON VIOLA GLI ARTT. 24, 42 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - CONTENUTO - INTERPRETAZIONE - LASCIA INALTERATA L'ATTUALE DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO.
SENT. 161/71 C. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ART. 4 - DIVIETO DI AZIONI POSSESSORIE CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI - NON VIOLA GLI ARTT. 24, 42 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - CONTENUTO - INTERPRETAZIONE - LASCIA INALTERATA L'ATTUALE DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, in riferimento agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione, sostanzialmente basata sull'unica e fondamentale misura che non sussisterebbe pienezza di tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi posto che e' disconosciuta la possibilita' di proporre azioni possessorie contro gli stessi. Nella formulazione del testo dell'art. 113 della Costituzione, il Costituente ebbe presente il problema che gia' formo' oggetto della legge abolitrice del contenzioso amministrativo e lo risolse non gia' conferendo alla giurisdizione ordinaria il potere di annullamento degli atti amministrativi, ma demandando alla legge (comma terzo) la disciplina delle forme e dei modi di esercizio di detto potere sicche' e' rimasta, in tal modo, inalterata l'attuale regolamentazione che riserva in via generale il potere di annullamento al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e riconosce, invece, un potere di annullamento all'autorita' giudiziaria ordinaria non in via generale, ma solo per determinate categorie di atti.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, in riferimento agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione, sostanzialmente basata sull'unica e fondamentale misura che non sussisterebbe pienezza di tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi posto che e' disconosciuta la possibilita' di proporre azioni possessorie contro gli stessi. Nella formulazione del testo dell'art. 113 della Costituzione, il Costituente ebbe presente il problema che gia' formo' oggetto della legge abolitrice del contenzioso amministrativo e lo risolse non gia' conferendo alla giurisdizione ordinaria il potere di annullamento degli atti amministrativi, ma demandando alla legge (comma terzo) la disciplina delle forme e dei modi di esercizio di detto potere sicche' e' rimasta, in tal modo, inalterata l'attuale regolamentazione che riserva in via generale il potere di annullamento al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e riconosce, invece, un potere di annullamento all'autorita' giudiziaria ordinaria non in via generale, ma solo per determinate categorie di atti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte