Sentenza 161/1971 (ECLI:IT:COST:1971:161)
Massima numero 5725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  28/06/1971;  Decisione del  28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5722  5723  5724  5726


Titolo
SENT. 161/71 D. TUTELA GIURISDIZIONALE - AZIONI POSSESSORIE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITA' EX ART. 4 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248 - NON VIOLA L'ART. 113, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE UNITARIA CON IL TERZO COMMA - FACOLTA' DEL CITTADINO DI INVOCARE LA TUTELA GIURISDIZIONALE IN OGNI CASO NELLO STESSO MODO E CON GLI STESSI EFFETTI - ESCLUSIONE.

Testo
Il disconoscimento della proponibilita' delle azioni possessorie contro la P.A., desumibile dal divieto di revoca o modifica dell'atto amministrativo da parte dell'A.G.O., enunciato dall'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo non comporta l'esclusione di quella tutela giurisdizionale che l'art. 113, comma secondo, della Costituzione, assicura contro tutti gli atti della pubblica Amministrazione. Questo precetto costituzionale - da interpretarsi in collegamento con il terzo comma che demanda alla legge la determinazione degli organi di giurisdizione (ordinari o amministrativi) che possono annullare gli atti della P.A. - non puo' significare che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facolta' di invocare la tutela giurisdizionale in ogni caso nella medesima maniera e con gli stessi effetti, avendo il costituente lasciato libero il legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di detta tutela. (Nel caso di specie la Corte ha escluso che contro un decreto di concessione per la coltivazione di una cava emesso dall'ingegnere capo del distretto minerario le parti interessate restassero prive di qualsiasi tutela giurisdizionale dato che contro il decreto in questione le parti avevano gia' proposto ricorso gerarchico, l'eventuale decisione sfavorevole di questo puo' formare oggetto di impugantiva dinanzi al Consiglio di Stato ed in tale sede e' possibile disporre la sospensione e l'annullamento dell'atto ed infine gli interessati possono esperire - ove ricorrano i presupposti - azione per risarcimento danni dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte