Sentenza 117/2020 (ECLI:IT:COST:2020:117)
Massima numero 43472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
19/05/2020; Decisione del
19/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma riproduttiva, in tutto o in parte, di altra anteriore non impugnata - Reiterazione della lesione - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma riproduttiva, in tutto o in parte, di altra anteriore non impugnata - Reiterazione della lesione - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale sussiste l'interesse a ricorrere contro una norma riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, perché essa ha comunque l'effetto di reiterare la lesione. (Nel caso di specie, vanno considerate ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 11 della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019 promosse dal Governo).
Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale non si applica l'istituto dell'acquiescenza. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 16 del 2020, n. 290 del 2019, n. 286 del 2019 e n. 178 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
13/03/2019
n. 2
art. 7
co. 1
legge della Regione Basilicata
13/03/2019
n. 2
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte