Sentenza 162/1971 (ECLI:IT:COST:1971:162)
Massima numero 5727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
28/06/1971; Decisione del
28/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 162/71. RADIOAUDIZIONI - APPARECCHI INSTALLATI NEL PROPRIO DOMICILIO OVVERO A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI - D.L. 21 FEBBRAIO 1938, N. 246, ART. 19 - CANONE DI ABBONAMENTO - SANZIONI PREVISTE PER L'OMISSIONE DEL PAGAMENTO - DISCIPLINA DIFFERENZIATA - RAZIONALITA' - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 162/71. RADIOAUDIZIONI - APPARECCHI INSTALLATI NEL PROPRIO DOMICILIO OVVERO A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI - D.L. 21 FEBBRAIO 1938, N. 246, ART. 19 - CANONE DI ABBONAMENTO - SANZIONI PREVISTE PER L'OMISSIONE DEL PAGAMENTO - DISCIPLINA DIFFERENZIATA - RAZIONALITA' - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disciplina differenziata prevista per l'omissione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, secondo la quale l'infrazione e' punita con l'ammenda quando si riferisce ad un apparecchio installato nel proprio domicilio (ex art. 19 D.L. 21 febbraio 1938, n. 246) ed e' punita con la pena pecuniaria avente carattere di obbligazione civile quando si riferisce ad un apparecchio installato a bordo di automezzi o autoscafi (ex art. 8 legge 15 dicembre 1967, n. 1235), trova una giustificazione razionale nel fatto che il legislatore, nella sua discrezionalita', ha ritenuto che l'installazione stabile di un apparecchio radioricevente su un automezzo, non soltanto implica il pagamento di un distinto canone, ma pone in atto un rapporto di accessione tale da far considerare l'apparecchio radio come parte dell'automezzo, con la conseguenza di assoggettare, ai fini della riscossione, i canoni e le tasse dovute per le radioaudizioni alla stessa disciplina delle tasse automobilistiche. Inoltre, la maggiore facilita' di evasione degli obblighi fiscali da parte del detentore di un apparecchio a domicilio, giustifica la necessita', a prevenire siffatta evasione, di colpirla con sanzioni piu' gravi. Pertanto l'art. 19 del D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, che colpisce con una sanzione piu' grave l'omesso pagamento del tributo alle radioaudizioni, non viola il principio di uguaglianza, proclamato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.
La disciplina differenziata prevista per l'omissione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, secondo la quale l'infrazione e' punita con l'ammenda quando si riferisce ad un apparecchio installato nel proprio domicilio (ex art. 19 D.L. 21 febbraio 1938, n. 246) ed e' punita con la pena pecuniaria avente carattere di obbligazione civile quando si riferisce ad un apparecchio installato a bordo di automezzi o autoscafi (ex art. 8 legge 15 dicembre 1967, n. 1235), trova una giustificazione razionale nel fatto che il legislatore, nella sua discrezionalita', ha ritenuto che l'installazione stabile di un apparecchio radioricevente su un automezzo, non soltanto implica il pagamento di un distinto canone, ma pone in atto un rapporto di accessione tale da far considerare l'apparecchio radio come parte dell'automezzo, con la conseguenza di assoggettare, ai fini della riscossione, i canoni e le tasse dovute per le radioaudizioni alla stessa disciplina delle tasse automobilistiche. Inoltre, la maggiore facilita' di evasione degli obblighi fiscali da parte del detentore di un apparecchio a domicilio, giustifica la necessita', a prevenire siffatta evasione, di colpirla con sanzioni piu' gravi. Pertanto l'art. 19 del D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, che colpisce con una sanzione piu' grave l'omesso pagamento del tributo alle radioaudizioni, non viola il principio di uguaglianza, proclamato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte