Sentenza 163/1971 (ECLI:IT:COST:1971:163)
Massima numero 5728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 163/71. AVVOCATI E PROCURATORI - PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE - LEGGE 7 NOVEMBRE 1957, N. 1051 - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITA' - NATURA - NON COSTITUISCE PRESTAZIONE PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 (determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile) proposta in riferimento all'art. 23 Cost. E cio' perche' l'assistenza del difensore e' fondata sull'esigenza inderogabile nel procedimento giudiziario della collaborazione del difensore quale organo capace di prospettare tecnicamente ragioni di fatto e giuridiche; il che non e' nella possibilita' della parte. Il compenso e' un elemento del contratto privatistico di prestazione d'opera intellettuale corrente fra l'interessato ed il legale, disciplinato dagli artt. 2230 e segg. del codice civile. E poiche' l'opera del difensore e' svolta nell'interesse della parte, l'obbligo del pagamento degli onorari rimane estraneo al precetto costituzionale avente per oggetto quelle prestazioni, che vengono imposte da enti pubblici o privati per finalita' di preminente interesse generale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte