Sentenza 164/1971 (ECLI:IT:COST:1971:164)
Massima numero 5729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 164/71. INDUSTRIA E COMMERCIO - VENDITA DELLE CARNI FRESCHE E CONGELATE - LEGGE 4 APRILE 1964, N. 171, ART. 7, TERZO COMMA - MANCATA APPOSIZIONE DI CARTELLO O TABELLA INDICANTE LA QUALITA' DELLA CARNE - SANZIONE PENALE - IDENTITA' CON LA PENA PREVISTA A CARICO DELL'IMPORTATORE PER MANCATA TENUTA DI REGISTRO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il giudizio sul limite di ragionevolezza di una disposizione non puo' dipendere da astratte simmetrie ne' da valutazioni tecnico-politiche, ma va ricondotto allo scopo che la legge si prefigge di raggiungere. L'art. 7, terzo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, nel comminare, a carico di chi ometta di apporre nel suo locale il cartello o la tabella indicante lo stato della carne fresca o congelata in vendita una sanzione di entita' pari a quella stabilita per la mancata tenuta del registro da parte dell'importatore, non viola il principio di eguaglianza. Del resto, la legge pone sullo stesso livello non soltanto le predette due ipotesi, ma incrimina anche tutta una serie di altri fatti, rimettendo al prudente arbitrio del magistrato l'applicazione della pena in concreto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte