Ordinanza 165/1971 (ECLI:IT:COST:1971:165)
Massima numero 5730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 06/07/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 165/71. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORME DEFINITIVAMENTE APPLICATE NEL GIUDIZIO A QUO - INSUSSISTENZA DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
ORD. 165/71. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORME DEFINITIVAMENTE APPLICATE NEL GIUDIZIO A QUO - INSUSSISTENZA DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Deve dichiararsi inammissibile per irrilevanza la questione proposta da un giudice che abbia definitivamente applicato le norme di cui ha denunciato la illegittimita'.
Deve dichiararsi inammissibile per irrilevanza la questione proposta da un giudice che abbia definitivamente applicato le norme di cui ha denunciato la illegittimita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23