Sentenza 166/1971 (ECLI:IT:COST:1971:166)
Massima numero 5731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 08/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5732  5733


Titolo
SENT. 166/71 A. RECLUTAMENTO E LEVA - CONSIGLI DI LEVA - DICHIARAZIONE DI RENITENZA ALLA LEVA E DENUNCIA DEI RENITENTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ESTRANEITA' ALLA FATTISPECIE DI REATO PREVISTA NELL'ART. 135 - D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, ART. 137, TERZO COMMA - FACOLTA' DI ANNULLARE LA DICHIARAZIONE - NON VIOLA L'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche' la dichiarazione di renitenza e la conseguente denuncia all'Autorita' giudiziaria non rientrano nella fattispecie del reato di renitenza alla leva, compiutamente delineata in tutti i suoi elementi costitutivi nell'art. 135 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, cosi' all'inverso e per logica conseguenza l'annullamento di quella dichiarazione non incide nella fattispecie stessa e la sua disciplina non e' censurabile alla stregua del principio di legalita' enunciato dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte