Sentenza 166/1971 (ECLI:IT:COST:1971:166)
Massima numero 5732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  05/07/1971;  Decisione del  05/07/1971
Deposito del 08/07/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5731  5733


Titolo
SENT. 166/71 B. RECLUTAMENTO E LEVA - CONSIGLI DI LEVA - D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, ART. 137, TERZO COMMA - FACOLTA' DI ANNULLARE LA DICHIARAZIONE DI RENITENZA - ESERCIZIO SUBORDINATO AL VERIFICARSI DI UN LEGITTIMO MOTIVO DI IMPEDIMENTO - SUFFICIENTE SPECIFICAZIONE OPERATA CON REGOLAMENTO - DISCREZIONALITA' ILLIMITATA - ESCLUSIONE.

Testo
La norma di cui all'art. 137, terzo comma, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, non conferisce ai consigli di leva una generica e indiscriminata facolta' di annullare la dichiarazione di renitenza provvisoriamente adottata, ma al contrario ne subordina l'esercizio alla circostanza dell'essersi accertato un legittimo motivo di impedimento: a sua volta, nella impossibilita' di elencare una esaustiva casistica, l'art. 1074 del regolamento, cui la legge rinvia, nella lettera c segna un limite preciso all'apprezzamento dei consigli di leva, specificando che solo quando "si possa escludere interamente il dolo o il proposito deliberato di sottrarsi agli obblighi di leva" le ragioni addotte dagli interessati o risultanti dagli atti sono suscettibili di integrare il "legittimo motivo" di cui all'art. 135 della legge e dar luogo percio' all'annullamento o revoca della dichiarazione di renitenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte